Divieto per legge dell’uso del dominiowww.idrocentrotalenti.it Precisiamo che è vietata la registrazione e l'uso del dominio www.idrocentrotalenti.it, cioè qualunque dominio che contenga la parola "idrocentro talenti" : IdrocentroTalenti® è un marchio registrato (e notorio) e pertanto non può essere riprodotto in nessuna forma, nemmeno come nome di dominio. Al momento tutte le sentenze sono state favorevoli alla chiusura di domini aventi per oggetto marchi registrati. Il provvedimento legislativo varato dal Governo Nel sottostante provvedimento legislativo che è stato recentemente varato dal Governo viene in pratica precisato con norme scritte ad hoc per Internet, quanto già da tempo la giurisprudenza e la dottrina più attenta al fenomeno avevano statuito: dunque massima tutela per i marchi registrati ma anche per i nomi notori o che indentificano persone fisiche e aziende. Inoltre viene chiaramente vietata anche la registrazione di nomi simili, che creano confusione nei navigatori, come ad esempio "talentidrocentro", o simili: in questo caso infatti la registrazione avrebbe il solo scopo di recare pregiudizio, con il fine di sviare i navigatori e i consumatori, tentando di appropriarsi della notorietà altrui per poterla sfruttare a proprio vantaggio. E' da sottolineare che per legge chi contravviene tali norme è tenuto ad un risarcimento minimo di 30.000 Euro: si tratta quindi di una pena piuttosto severa. Schema di provvedimento legislativo recante "Disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete". Articolo 1. Utilizzazione dei nomi a dominio 1. Per l'utilizzazione di nomi a dominio è vietata, a chi non è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di quest'ultimo, l'utilizzazione di: 1. nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone; 2. nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno; 3. nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche; 4. nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne profitto, tramite cessione, o per recare un danno; 5. nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche attraverso l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano. 1. Fermo restano ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i predetti nomi e segni, anche con riferimento al trattamento dei dati personali, l'utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi di cui al comma 1 costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell'ordine di cessazione dell'uso stesso e comporta il risarcimento del danno, nella misura minima di 30.000 Euro. La sentenza che accerta l'illecito o quantifica il danno ordina la cancellazione del nome dall'Anagrafe di cui all'articolo 2, ove già non disposta dall'Anagrafe medesima. Gli atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini Internet o servizi in rete ovunque ottenuti.