Testo del decreto applicativo della legge 46/90 riguardante la normativa per
la realizzazione e l'omologazione degli impianti e pubblicato sulla : Gazzetta
Ufficiale Italiana n° 38 del 15/02/1992
SOMMARIO
Art. 1. Ambito di applicazione. -
Art. 2. Requisiti tecnico-professionali. -
Art. 3. Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. -
Art. 4. Progettazione degli impianti. -
Art. 5. Installazione degli impianti. -
Art. 6. Attività di normazione tecnica. -
Art. 7. Dichiarazione di conformità. -
Art. 8. Manutenzione degli impianti. -
Art. 9. Verifiche. -
Art. 10. Sanzioni. -
- § -
NOTE
Si riporta anche la premessa del presente D.P.R.
Su vari aspetti disciplinati dal presente regolamento di attuazione della L. n. 46/1990, cfr. la Circolare (Min. Industria)
30 aprile 1992, n. 297556.
Art. 3: l'articolo è stato abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
Art. 7, comma 1: il modello di conformità può vedersi allegato al D.M. 20 febbraio 1992.
Art. 7, comma 3: il comma è stato abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
- § -
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione. -
1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito
denominata "legge", si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio
professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o
comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad
uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici
territoriali, istituzionali o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori
e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi
elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono
collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito
qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre
tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da
ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad
applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti
stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal
medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le
predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le
predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e
manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.